Proposta di legge a favore dei piccoli comuni

È in fase di discussione un nuovo progetto nazionale per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, che, se approvato, andrà ad affiancare e completare il grande lavoro che in questi anni è stato portato avanti dalle Amministrazioni regionali e provinciali.
Le Commissioni riunite di Bilancio e Ambiente della Camera hanno infatti approvato il testo unificato delle proposte di legge n. 1174 e n. 2952.
Si tratta di
“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti”.
Il documento si divide in 2 capi, per un totale di 11 articoli.
Lo scopo è quello di promuovere una serie di iniziative per salvaguardare e incentivare le realtà dei piccoli comuni, con particolare attenzione a quei casi in cui più forte si manifesta il rischio di marginalità sociale o ambientale.
Il Capo I si propone di inquadrare l’ambito di applicazione della legge, e di definire una serie di interventi applicativi per tutti i comuni con una popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti.
Nel Capo II sono invece prese in esame diverse soluzioni focalizzate sui soli “piccoli comuni”, sottocategoria i cui criteri di definizione sono resi noti nell’articolo 1.
Ecco, più nel dettaglio, cosa propongono i diversi articoli:
Capo I – Ambito di applicazione
Art. 1 – Finalità della legge e definizione di piccoli comuni.
La Legge ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale di tali comuni.
Per “piccoli comuni” si intendono i comuni con una popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti, compresi in particolari tipologie, quali:
- comuni collocati in aree territorialmente dissestate, in cui si registrano situazioni di marginalità culturale, economica o sociale (in particolare dove nell’ultimo quinquennio si sia verificato un significativo decremento del numero degli abitanti)
- comuni siti in zone, prevalentemente montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione, come nei casi in cui il territorio di competenza sia particolarmente ampio e/o frammentato nella distribuzione dei centri abitati.
Art. 2 – Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti.
Sono elencate una serie di disposizioni che promuovono iniziative per l’unione dei piccoli comuni e per la costituzione di consorzi e l’esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.
Capo II – Disposizioni concernenti i piccoli comuni
Art. 3 – Incentivi alle pluriattività
Nell’art.3 si definisce l’ambito d’intervento di questo capitolo, destinato esclusivamente a quei comuni classificati come “piccoli”.
Art. 4 – Attività e Servizi
Tutte le istituzioni che hanno competenze sul territorio (Stato, Regione, Provincia, Unioni dei Comuni, ecc.), per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a garantire efficienza e qualità nell’erogazione dei servizi essenziali nei piccoli comuni.
In particolare si fa riferimento esplicito all’istituzione di centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi di vari natura: ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza.
Art. 5 – Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali
Vengono presi in esame una serie di interventi, concertati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, volti a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni.
Tra gli interventi proposti, vi è la creazione di un grande portale telematico, il ricorso alla cartellonistica stradale per pubblicizzare i luoghi di produzione dei prodotti tipici e altre agevolazioni di varia natura volte alla tutela e valorizzazione delle realtà produttive tradizionali quali la possibilità per i comuni, singoli o associati, di stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli.
Art. 6 – Programmi di e-Government
Verrà garantita la precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government ai progetti informatici, conformi ai requisiti previsti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, riguardanti i piccoli comuni, tanto in forma singola quanto associata.
Art. 7 – Servizi postali e programmazione televisiva pubblica
Il Ministero delle comunicazioni avvierà tutta una serie di interventi allo scopo di garantire copertura adeguata ai piccoli comuni, per quanto concerne l’erogazione dei servizi postali: ciò sarà reso possibile anche attraverso forme speciali quali l’apertura alternata, il ricorso a uffici mobili presenti con cadenze periodiche o attraverso l’istituzione di centri di servizi per i piccoli comuni da realizzare d’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali.
In casi particolari sarà anche possibile il ricorso ad accordi con gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.
Il Ministero delle comunicazioni si impegnerà inoltre a garantire che venga prestata particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.
Art. 8 – Istituti scolastici
Verrà finanziato e sostenuto, ove possibile, il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni e in previsione di essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 9 – Interventi per lo sviluppo e l’incentivazione di attività commerciali
Sono previsti interventi, anche in deroga alle leggi vigenti, per incentivare e favorire le attività commerciali nei piccoli comuni, in particolare la possibilità, per gli artigiani residenti nei piccoli comuni, di mostrare e vendere i loro prodotti in apposite aree (per non più di quattro giorni al mese) e la facoltà, per i piccoli comuni, di deliberare l’apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi.
Art. 10 – Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni
Verranno stanziati specifici finanziamenti, a disposizione di ciascuna regione, da sfruttare come premi di insediamento a favore di quanti trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per almeno un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5 mila abitanti ad un piccolo comune. I medesimi incentivi sono disponibili anche per i residenti nei piccoli comuni che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi un’attività economica. Una parte di tali fondi è prevista anche per le associazioni di categoria, le quali svolgano iniziative volte allo sviluppo di progetti d’insediamento e promozione delle attività economiche.
Art. 11 – Fondo per incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni
Per facilitare l’adesione alle iniziative sopra elencate e stimolare l’avvio di progetti di rilancio nei piccoli comuni il Ministero dell’economia e delle finanze ha poi in programma la creazione di un apposito fondo per la concessione di incentivi fiscali.
m.ma