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Adempimenti urgenti per i distributori di combustibile

Autore: Amministratore.
Data prima pubblicazione: Mercoledì, 13 Marzo 2019, Ore: 14:10:27
Data ultima modifica: Mercoledì, 13 Marzo 2019, Ore: 14:10:27
Area tematica: Aria
Descrizione:
Entro il 31 marzo p.v. i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT), i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.
Ai sensi dell’Allegato C alla d.g.r. n. 32-7605 del 28 settembre 2018 sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali:
  • i venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento;
  • i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete;
  • i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, l’articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 3/2015 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Si veda anche il link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sviluppo-energetico-sostenibile/adempimenti-urgenti-per-distributori-combustibile