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Adempimento degli obblighi di comunicazione previsti in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 3/2015 e s.m.i.

Autore: Amministratore.
Data prima pubblicazione: Mercoledì, 04 Marzo 2020, Ore: 10:39:04
Data ultima modifica: Venerdì, 20 Marzo 2020, Ore: 09:40:11
Area tematica: Energia
Descrizione:
Vista l'emergenza in atto, tenuto conto del recente decreto legge 18/2020 del 17 marzo 2020 e in attesa di un adeguamento normativo regionale, si comunica che l’attuale scadenza del 31 marzo 2020 è al momento posticipata al 15 aprile 2020. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.

Entro il 31 marzo p.v. i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT), i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti nell’anno 2019 e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Ai sensi dell’Allegato C alla d.g.r. n. 32-7605 del 28 settembre 2018 sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali:
i venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento;
i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete;
i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, l’articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 3/2015 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.